Dal deposito delle motivazioni della sentenza con la quale il 18 settembre scorso Gianluca Festa è stato scarcerato, si evince in maniera evidente che a determinare il provvedimento non sono stati i paventati vizi sulle intercettazioni, ma solo per difetto delle esigenze cautelari.
«Sono insussistenti le esigenze cautelari». Esclusivamente per questa ragione l’ex sindaco Gianluca Festa è stato scarcerato dai giudici della VI sezione della Corte di Cassazione.
Dunque le intercettazioni raccolte dagli inquirenti potrebbero essere utilizzate e confluire nel fascicolo di un eventuale processo al quale di qui a breve potrebbe essere sottoposto l’ex sindaco Festa, dopo la chiusura delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero titolare dell’inchiesta “Dolce Vita”. Gli ermellini nelle sette pagine di motivazione chiariscono che il ricorso per Cassazione “per saltum” inerente la seconda ordinanza di custodia cautelare del 10 luglio è da ritenersi fondato solo per un motivo (esigenze cautelari insussistenti) mentre ritengono del tutto generici i motivi inerenti alle cause di inutilizzabilità delle intercettazioni.
La Suprema Corte nella sentenza depositata ieri – a distanza di trentasei giorni dalla discussione dei ricorsi – ha stabilito che «tutti i motivi devono ritenersi generici, in quanto è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali, indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato».
Dunque ad avviso della VI sezione della Suprema Corte la difesa dell’ex sindaco ha esposto l’inutilizzabilità delle intercettazioni in maniera generica, senza evidenziare in modo esaustivo la «decisività delle intercettazioni contestate rispetto al compendio indiziario né il collegamento di quelle ritenute rilevanti rispetto all’atto viziato».
La scarcerazione dell’ex sindaco pertanto è stata disposta sulla scorta di un vizio di motivazione dell’ordinanza con la quale il gip ha disposto gli arresti domiciliari, circa l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari.
Ad avviso della VI sezione penale presieduta dal giudice Gaetano De Amicis, relatore Ersilia Calvanese non è ravvisabile un pericolo attuale e concreto di inquinamento probatorio in quanto «la motivazione sul punto è del tutto astratta e assertiva». In altri termini, ad avviso dei giudici di legittimità, la misura cautelare a cui era sottoposto Festa, deve dichiararsi cessata in quanto allo stato non vi sarebbero specifiche esigenze cautelari a suffragarla, tenuto conto che la paventata evenienza che l’ex primo cittadino potesse inquinare il compendio investigativo non è sorretta da idoneo riscontro, né tampoco allo stato può sostenersi che lo stesso, dimessosi dalla carica di sindaco, potesse reiterare i reati di cui è accusato.
Festa era stato raggiunto da una prima ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari il 18 aprile con le accuse di turbativa d’asta e violazione del segreto e da una seconda ordinanza per le accuse di corruzione nell’esercizio delle funzioni.
Inchiesta complessa quella sull’amministrazione Festa, avviata dopo tante denunce presentate dai consiglieri di minoranza, tanti esposti presentati sia in Procura che presso gli uffici della Prefettura.
Dopo numerosi accessi presso gli uffici comunali con relativi sequestri di atti e delibere, la Procura ha chiesto ed ottenuto l’emissione di ben due misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti dell’ex primo cittadino, dell’ex dirigente comunale Filomena Smiraglia e dell’architetto Fabio Guerriero. Misure successivamente attenuate e annullate.
Ordinanze quelle emesse nei confronti dell’ex primo cittadino impugnate dai difensori e annullate entrambe dai giudici della VI sezione della Cassazione lo scorso 18 settembre, quando dopo cinque mesi di arresti domiciliari, l’ex sindaco è stato rimesso in libertà.
Intanto la difesa di Festa è soddisfatta del contenuto delle motivazioni depositate dai giudici della VI sezione della Corte di Cassazione.
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